Diritto scolastico

Diritto scolastico

E’ quel ramo del diritto pubblico, che regola l’Amministrazione scolastica, ossia la struttura, gli organi e i soggetti attraverso i quali lo Stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento.

Lo Studio Legale Bosurgi svolge attività di assistenza, sia di natura stragiudiziale che giudiziale, in tutte le fasi ed in tutti i gradi di giudizio, compresi quelli dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato) nei più svariati ambiti del diritto scolastico, materia in cui ha maturato esperienza ventennale.

In particolare, lo Studio fornisce assistenza, proponendo ricorsi, anche collettivi, e curando tutte le successive fasi in ogni grado di giudizio, nelle più svariate fattispecie in materia di diritto scolastico, tra cui:

  • mobilità scolastica, sia di docenti che di personale ATA – priorità Legge 104/92
  • stabilizzazione dei docenti precari in possesso di 3 anni di servizio statale su posto vacante
  • risarcimento danni dei docenti statali precari
  • partecipazione ai concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo
  • partecipazione ai concorsi straordinari per l’abilitazione
  • corretta ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo (valutazione per intero del punteggio per il servizio pre-ruolo, prestato nelle scuole statali e paritarie)
  • inserimento nella I fascia delle GPS e nella II Fascia G.I. (graduatorie per abilitati) per i docenti in possesso di Laurea + 24 CFU
  • corretta valutazione del servizio prestato dal personale ATA presso i Centri di Formazione professionale ai fini dell’inserimento nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto
  • corretta valutazione del servizio prestato dal personale ATA presso le scuole paritarie, ai fini dell’inserimento nella III fascia delle Graduatorie d’Istituto

Stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione

Lo Studio Legale Bosurgi è stato uno dei primi a livello nazionale ad avere ottenuto, dal lontano 2008 e fino a tutt’oggi, sentenze favorevoli a favore dei lavoratori precari di ogni Comparto della Pubblica Amministrazione, dalla Scuola alla Sanità.

In particolare, lo Studio ha ottenuto brillanti vittorie in svariate circoscrizioni giurisdizionali della Regione Siciliana (Tribunale di Messina, Tribunale di Trapani, Tribunale di Enna, Tribunale di Agrigento, Corte d’Appello di Palermo, etc.) e presso la Suprema Corte di Cassazione, che hanno visto numerosi Enti pubblici e Locali (tra cui l’Asp di Messina, l’Asp di Trapani, l’Azienda Policlinico Universitario G. Martino di Messina, l’Azienda Ospedaliera Papardo, l’Azienda Ospedaliera Piemonte, etc.) costretti a pagare risarcimenti danni, anche molto ingenti, in favore dei rispettivi lavoratori precari, nonché a stabilizzare alcuni di essi.

Breve guida sulla stabilizzazione dei lavoratori precari pubblici

La riforma della Pubblica Amministrazione, nota come Riforma Madia (o legge Madia o decreto Madia), ha posto il tema della stabilizzazione dei precari, cioè della possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato il personale “precario”, che ha già lavorato all’interno degli enti pubblici per diversi anni con contratti a termine. I benefici della stabilizzazione dei precari, non riguardano solo i lavoratori, ma anche la Pubblica Amministrazione, che consolida al suo interno del personale già qualificato grazie all’esperienza maturata.

L’art. 20 del D.lsg. 75/2017 (legge Madia), prevede due modalità per la stabilizzazione dei precari, alternative tra loro, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione interessata:

  • La prima possibilità (art. 20 comma 1) è che l’amministrazione assuma direttamente e senza concorso i precari, in possesso dei requisiti previsti;
  • La seconda possibilità (art. 20 comma 2) è invece quella di indire un concorso pubblico, prevedendo una percentuale di posti riservati al personale “precario”.

a) Stabilizzazione diretta, senza concorso (art. 20 comma 1 del d.lgs 75/2017):

L’Amministrazione, può decidere, sulla base del piano triennale di fabbisogno e indicando la copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale, per valorizzare la professionalità già acquisita.

In tal caso viene emesso l’avviso pubblico di ricognizione che dà diritto al lavoratore precario, in possesso dei requisiti prescritti, di presentare l’istanza per essere assunto.

I potenziali candidati all’assunzione diretta, senza concorso, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere in servizio presso l’amministrazione che assume, (successivamente alla entrata in vigore della L. 124 del 2015), con contratto a tempo determinato;
  • nel caso di Comuni che esercitino le funzioni in forma associata, il dipendente può aver svolto servizio anche in un comune diverso da quello che assume;
  • essere stati reclutati a tempo determinato e per le medesime attività svolte, mediante procedura concorsuale anche se la procedura concorsuale era stata indetta da amministrazione pubblica diversa da quella che assume;
  • aver maturato al 31 dicembre 2020 almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni, alle dipendenze dell’amministrazione che assume.

Nel caso di stabilizzazione diretta, il candidato deve avere un contratto a termine, e il contratto deve essere stato sottoscritto in seguito ad un concorso che abbia inserito il candidato in una graduatoria pubblica. E’ indispensabile che esista un collegamento tra il contratto a termine in essere e l’inserimento nella graduatoria pubblica, inoltre le mansioni che il lavoratore sta svolgendo sulla base del contratto a termine devono essere le stesse per le quali viene richiesta la stabilizzazione.

Dal momento che il candidato non deve nuovamente partecipare ad un concorso pubblico, perchè è già inserito in una graduatoria pubblica, la formazione di un’eventuale ulteriore graduatoria fra i candidati in possesso dei requisiti per la procedura di assunzione diretta non ha carattere di atto amministrativo, e può essere impugnata davanti al Giudice ordinario e non dinanzi al TAR (T.A.R. Lazio Roma n. 2189 del 2019).

Se tuttavia, per formare questa graduatoria, l’amministrazione interessata utilizza elementi di valutazione delle capacità dei candidati, mediante l’attribuzione di punteggi, si tratta di un vero e proprio concorso pubblico e non di una selezione per la procedura di assunzione diretta. La diversa natura dell’atto, comporta quindi lo spostamento della giurisdizione, in caso di controversia, al Giudice amministrativo (Cass. Civ., Sezioni Unite, del 13.12.2017 n. 29915).

b) Stabilizzazione mediante concorso con posti riservati (art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017):

In tale caso, l’Amministrazione, previa verifica del piano triennale di fabbisogno del personale, bandisce un concorso pubblico, che deve essere riservato fino al massimo del 50% dei posti messi a bando, al personale precario in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere titolare, successivamente all’entrata in vigore della L. 124/2005, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
  • aver maturato entro il 31 dicembre del 2020, almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni, alle dipendenze dell’amministrazione che assume.

Nel caso della stabilizzazione mediante concorso riservato, il candidato deve avere un contratto flessibile in corso presso l’Amministrazione che indice il concorso.

Che differenza esiste tra il contratto a termine necessario per l’assunzione diretta ed il contratto flessibile previsto per il concorso riservato?

In ambito giuridico, la nozione di contratto flessibile è più ampia di quella di contratto a termine. Sono considerati contratti flessibili infatti anche quelli part time (verticale od orizzontale) così come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.). Restano invece esclusi dalla nozione di contratto flessibile, i contratti di somministrazione, cioè quelli stipulati tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione che a sua volta stipula un contratto di fornitura di manodopera all’Amministrazione.

Le novità del 2020 sulla stabilizzazione dei precari

La legge Madia (D.lgs 75 del 2017) nel corso del 2020, è stata modificata dal decreto milleproroghe (L. 8/2020) e dal decreto rilancio (D.l. 34/2020 convertito in Legge 77/2020).

Il testo del decreto Milleproroghe, ha esteso al 31 dicembre 2020 il termine entro cui maturare i 3 anni di servizio come lavoratore dipendente, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

La conversione del decreto Rilancio, (Dl 34/2020) ha previsto che il requisito di almeno 3 anni di contratto anche non continuativi negli ultimi 8 anni per accedere alle procedure concorsuali riservate (non alla stabilizzazione diretta) debba essere posseduto al 31 dicembre 2020. È stata inoltre ampliata la platea dei destinatari della stabilizzazione, anche a coloro che hanno maturano almeno 3 anni di anzianità come collaboratore coordinato e continuativo e a coloro che hanno maturato questa anzianità come dipendenti a tempo determinato, ma senza essere stati assunti con un concorso pubblico o con una procedura prevista da una norma di legge.

Proroga delle graduatorie 2020

Per lungo tempo, al fine di far fronte al blocco delle assunzioni dei dipendenti pubblici per ragioni di risparmio di spesa pubblica, la legge di bilancio ha sistematicamente previsto la proroga delle graduatorie in scadenza. Dalle graduatorie prorogate si poteva attingere per coprire i posti che via via rimanevano vacanti.

Nella legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 147 L. 27/12/2019 n. 160) non si parla più di “proroga delle graduatorie”, ma si fissa invece una scadenza precisa alle graduatorie già vigenti:

  • le graduatorie approvate nel 2011 sono valide fino al 30 marzo 2020, con la frequenza obbligatoria di corsi di formazione e previo superamento di un esame di verifica della perdurante idoneità del candidato, tramite colloquio
  • le graduatorie approvate tra il 2012 e il 2017 sono valide fino al 30.09.2020 ( anziché fino al 31.03.2021 come era previsto dall’emendamento di cui all’art. 6 bis della stessa legge di bilancio);
  • le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019, sono valide nei tre anni successivi alla loro approvazione, e quindi rispettivamente fino al 2021 e il 2022;

Fanno eccezione (comma 147 bis art.1 L. 160/2019) ai termini sopra indicati le graduatorie per l’assunzione del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, del personale delle scuole e degli asili comunali.

E’ poi stabilito un termine di durata generale delle graduatorie, ridotto da tre anni  (previsti nell’art. 35 comma 5 tre D.lgs. 165/2001) a due anni dalla data della loro approvazione.

Stabilizzazione precari sanità: requisiti

La stabilizzazione dei precari nel settore della sanità presenta alcune differenze rispetto alle regole sopra esaminate.

  1. Fino alla legge di bilancio 2020, oltre alla stabilizzazione diretta ed al concorso riservato, esisteva anche la terza possibilità per l’Amministrazione di indire procedure concorsuali straordinarie (previste dall’art. 1 comma 543 della Legge finanziaria n. 208 del 2015 e richiamate dal comma 10 della Legge Madia). Queste procedure concorsuali straordinarie sono state definitivamente bloccate dalla Legge di bilancio 2020 (art. ’art. 1 comma 468 della legge 160 del 2020), ferma restando la sanatoria di tutte le assunzioni effettuate fino a tutto il 2019 con le predette procedure.
  2. Per il personale del comparto sanità i tre anni di servizio, possono essere maturati anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
  3. Le procedure di stabilizzazione dei precari del settore sanità, sia per assunzione diretta che per concorso riservato, potranno essere attivate fino al 31.12.2022, per far fronte alla carenza di personale che è emersa durante l’emergenza Covid (art. 20 comma 11 bis Legge Madia aggiunta dal Decreto Rilancio).

Stabilizzazione precari sanità 2022

La legge di bilancio 2020 (comma 466 art. 1 L. 160/2019) ha introdotto la proroga della possibilità di stabilizzazione diretta e quindi per concorso riservato, dei precari del comparto sanità. I destinatari della proroga sono i precari del:

  • personale medico;
  • personale infermieristico;
  • personale tecnico professionale;
  • dirigenziale e non.

La stabilizzazione, prima prevista solo per il triennio 2018-2020, è stata estesa e prorogata con la legge di bilancio fino al 31.12.2022.

Il requisito necessario per accedere alla stabilizzazione è aver maturato 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni.

Milleproroghe 2021: novità precari della sanità

Con il decreto Milleproroghe 2021 (D.l. 183/2020) è stata introdotta un’ulteriore novità in tema di stabilizzazione dei precari nel mondo della sanità.

Modificando il comma 11 bis dell’art. 20 Legge Madia è stato previsto che: sia per le procedure di stabilizzazione diretta (senza concorso), che per le procedure di concorso riservato, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per conseguire i requisiti previsti dalla legge.

In conseguenza dunque dell’ultimissima novità normativa, solo per i precari della sanità, il requisito dei tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni, può essere maturato entro il 31 dicembre 2021.

Sentenze stabilizzazione precari pubblici sulla giurisdizione

Una questione importante affrontata nelle sentenze dei giudici amministrativi è quella sulla scelta dell’amministrazione tra la procedura del 1 comma o del 2 comma dell’art. 20 Legge Madia.

L’orientamento dei Tribunali amministrativi è che l’Amministrazione non sia totalmente libera di bandire una procedura concorsuale anziché ricorrere alla stabilizzazione diretta, ma che debba adeguatamente motivare tale scelta.

Il principio è ribadito anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza, resa dall’Adunanza Plenaria, n. 14 del 28 luglio 2011, secondo cui esiste un principio di favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari ragioni di interesse pubblico prevalenti. Tali ragioni devono essere adeguatamente spiegate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Altro problema è quello di stabilire davanti a quale giudice promuovere un ricorso se l’azienda sanitaria decide di bandire il concorso anziché procedere con mobilità volontaria. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 26500/2020), per stabilire che, a differenza di quanto vale per tutte le altre pubbliche amministrazioni, nel caso delle aziende sanitarie, l’atto organizzativo che decide di procedere con concorso anziché con mobilità volontaria, è un atto di diritto privato, soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenze stabilizzazione precari

Lo Studio Legale Bosurgi ha ottenuto in materia alcune delle più importanti sentenze, con cui molti tribunali hanno condannato gli Enti pubblici e locali che avevano abusato nell’utilizzo dei contratti a termine sia al risarcimento che alla stabilizzazione in favore del personale precario.

Il principio ispiratore di tali successi è quello secondo cui la necessità dell’assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione.

Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e mobilità

Lo Studio Legale Bosurgi ha maturato esperienza ventennale nella gestione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria, e nelle procedure di Mobilità, in cui spesso vengono coinvolti lavoratori privati, tra cui gli Informatori Scientifici del Farmaco, riuscendo ad ottenere rilevanti vittorie in complesse vicende giudiziali, ovvero definizioni stragiudiziali delle controversie insorte.

Cos’è la Cassa Integrazione Guadagni

La cassa integrazione guadagni o CIG è un istituto previsto dalla legislazione italiana consistente in una prestazione economica, erogata dall’INPS o dall’INPGI, a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorino a orario ridotto. Si distingue tra ordinaria o CIGO (con risorse degli stessi INPS o INPGI) e straordinaria o CIGS (con risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

La ratio legis è quella di venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata.

La CIG ordinaria, originariamente prevista per i lavoratori del settore industriale e edile, comprende un vasto campo di applicazione di diverse attività. È dedicata ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 

È attivabile a fronte di eventi transitori non imputabili all’azienda o agli addetti, come una crisi temporanea di mercato, includendo anche le intemperie stagionali.

Il corrispettivo trattamento è a carico dell’INPS e viene corrisposto entro i limiti di un massimale mensile stabilito di anno in anno.

La CIG straordinaria, invece, può essere disposta nei casi di:

  • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale
  • casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale
  • contratto di solidarietà

L’impresa ai fini dell’ammissione deve “presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori”.

Viene finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta.

Quando l’impresa ricorre a questa procedura deve farne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, cui può fare seguito un esame congiunto e la creazione di un programma per fronteggiare le conseguenze sul piano sindacale.

Cos’è la mobilità

La mobilità è, invece, quella specifica procedura che viene avviata dall’imprenditore al fine di agevolare il reimpiego e garantire il reddito dei lavoratori licenziati a seguito di riduzione di una parte o di tutto il personale (c.d. licenziamento collettivo).

Tale procedura, ai sensi della Legge del 23 luglio 1991 n. 223, viene avviata qualora:

  • l’imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative;
  • l’imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell’arco di 120 giorni, in conseguenza della cessazione dell’attività ovvero di una riduzione o di una trasformazione dell’attività o del lavoro.