In materia di conciliazione di lavoro (amministrativa, sindacale o giudiziale) ed arbitrato
Le nuove disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro, Legge 183/2010 hanno modificato radicalmente lo scenario già presente in Italia, andando a variare i meccanismi previsti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sull’obbligatorietà della procedura conciliativa. Dal 24 novembre 2010, quindi, con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro è tornato, nel nostro ordinamento, il tentativo facoltativo di conciliazione ed insieme ad esso è stato valorizzato l’istituto dell’arbitrato, considerati come strumenti in grado di deflazionare le controversie giudiziarie di lavoro.
In linea generale le opzioni a disposizione delle parti in caso di controversia sono molteplici:
Analizzando di seguito sia il tentativo di conciliazione amministrativa presso la DPL che quello proposto in sede sindacale si può valutare quali sono stati i riflessi in materia causati dall’introduzione del Collegato Lavoro, e quindi valutare, a seconda della controversia da risolvere, la miglior strada da percorrere in sede di conciliazione.
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE FACOLTATIVO, IN SEDE AMMINISTRATIVA, PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Così come lo era prima del D.Lgs. n. 80/1998, il tentativo di conciliazione ritorna ad essere facoltativo non esistendo più la propedeuticità della procedura conciliativa per l’introduzione del giudizio, con ciò parificando la procedura conciliativa dei rapporti di lavoro privati con quelli della Pubblica Amministrazione e facendo venir meno il Collegio di conciliazione presso le DPL, in precedenza previsto per le sole controversie in materia di pubblico impiego. Pertanto, prima di promuovere in giudizio una domanda relativa al rapporto di lavoro, viene consentita al proponente la facoltà, senza più esserne obbligato, di demandare la definizione della controversia ad una Commissione di conciliazione presente presso la DPL, ciò può avvenire anche per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. Il nuovo art. 410 c.p.c., così come risulta modificato dall’entrata in vigore del Collegato Lavoro, dispone che, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro privato, “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c., può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione” territorialmente competente, istituita pressa la DPL. Il tentativo di conciliazione si propone con la richiesta di conciliazione, debitamente compilata, sottoscritta da chi la propone (datore di lavoro o committente, lavoratore), che dovrà essere inviata alla DPL ed alla controparte.
A seguito della richiesta di conciliazione si attiva una procedura fortemente cadenzata:
Una volta esperito il tentativo la conciliazione può avvenire:
Nel primo caso l’accordo può maturate durante gli incontri previsti dalla Commissione di conciliazione che può prevedere, per questo motivo, anche uno o più rinvii. Nel secondo caso, spetta alla Commissione verificare la congruità dell’accordo e la volontà delle parti di conciliare sull’oggetto della controversia.Una volta espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione nel suo complesso ed il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se invece l’accordo sull’oggetto del contendere non viene raggiunto, la Commissione di conciliazione deve formulare, in base al proprio convincimento scaturito dalla documentazione a disposizione e da quanto riferito dalle parti durante le riunioni, una proposta per la bonaria definizione della controversia: la Commissione dovrà porre in essere un’attenta ed adeguata valutazione del merito della controversia, evidenziando le problematiche della materia del contendere di modo da poter effettuare una proposta di conciliazione che possa dirimere la materia del contendere e tenere conto delle pretese e dei diritti avanzati dalle parti. Se la proposta non viene accettata, i termini di questa vengono riassunti nel verbale di mancato accordo, con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Del verbale di mancata conciliazione, contenente le risultanze della proposta formulata dalla Commissione e delle motivazioni delle parti che hanno portato alla sua mancata accettazione, viene data comunicazione al giudice del lavoro (a cui le parti dovranno rivolgersi per risolvere la controversia), il quale, se verifica che la mancata accettazione non è subordinata ad un’adeguata motivazione, ne dovrà tenere conto in sede di giudizio.
IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PER I CONTRATTI CERTIFICATI
Mentre il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la DPL, ed in sede sindacale diventa facoltativo, il ricorrere attraverso un rapporto di lavoro certificato presuppone l’obbligatorietà del tentativo stesso presso la Commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione. Quindi, in caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore che avevano provveduto alla certificazione del rapporto di lavoro, il proponente il ricorso dovrà adire preventivamente la Commissione di certificazione che si riunirà in funzione conciliativa con le modalità previste dall’art. 410 e seguenti del codice di procedure civile.
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE FACOLTATIVO, IN SEDE SINDACALE
Il tentativo di conciliazione facoltativo può essere esperito anche in sede sindacale: in tale ipotesi però non trova applicazione la disposizione e la procedura prevista dall’art. 410 cpc, in particolare per quanto attiene ai tempi e le modalità di comunicazione proprio perché, in generale, sono tentativi che presentano già un accordo preventivo alla convocazione stessa, per cui è già a conoscenza delle parti che intendono definire in questa sede il verbale conciliativo.A tal riguardo l’art. 412 ter cpc prevede che la conciliazione, e l’arbitrato, possano svolgersi presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative: sono considerate comunque valide le rinunzie e le transazioni avvenute in sede “protetta” e dunque non impugnabili nei termini generali; l’impugnazione può avvenire solo in presenza di determinate condizioni e non per il solo fatto di averle fatte come avviene invece nel caso di transazioni effettuate privatamente.
Tutto l’iter procedurale che trova applicazione con l’art. 410 cpc, che va dalla presentazione della richiesta, all’accettazione ed alla formazione della Commissione di conciliazione ed al verbale conclusivo, non trova applicazione qualora si tratti di conciliazione sindacale. In tale caso, è necessario distinguere due ipotesi:
E’ tuttavia necessario valutare che la conciliazione, se disciplinata dal CCNL, si realizza con delle garanzie per i lavoratori, che invece vengono meno se lasciata alla libera autonomia delle parti.Ad ogni modo, si ritiene di poter considerare valide le conciliazioni avvenute in sede sindacale senza alcun tipo di previsioni da parte del CCNL, purché siano rispettati gli orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza in materia. Il verbale in sede sindacale, una volta sottoscritto, viene depositato presso la DPL per il tramite di un’associazione sindacale: il direttore, o un suo delegato, dopo aver accertato l’autenticità dell’accordo, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, a sua volta, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Lo Studio Legale Bosurgi svolge l’attività di mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010, tramite l’affiliazione all’Organismo di Mediazione e Conciliazione Concormedia
Concormedia annovera, tra le varie sedi secondarie site su tutto il territorio nazionale, anche la nostra SEDE DI MESSINA:
Responsabile Avv. Concetta Bosurgi
Messina, Via dei Verdi n. 85 – 98122 ME
Tel. 0906783037
Mail: messina@concormedia.it – concormediamessina@libero.it
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Concormedia è una società a responsabilità limitata, costituita nel giugno del 2010, impegnata nel settore della formazione ed in quello della mediazione civile e commerciale, oltre che nella mediazione sociale e familiare.
Concormedia ha la Mission di diffondere e divulgare la cultura della mediazione quale strumento di risoluzione dei conflitti in ogni settore della vita sociale ed economica.
Concormedia S.r.l. è accreditata dal Ministero della Giustizia al n. 137 del registro degli Organismi di Mediazione ed amministra tutte le mediazioni vertenti su diritti c.d. “disponibili” sia in forma tradizionale mediante l’incontro tra le parti, sia attraverso un moderno sistema di gestione OnLine delle mediazioni, accessibile a chiunque possieda un computer con collegamento internet ed una webcam.
COS’E’ LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.Lgs 28/2010, è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria che offre l’opportunità alle parti in lite di giungere ad un accordo condiviso e vincolante (al pari di una sentenza) in tempi brevissimi (per legge non superiori a tre mesi) senza dover affrontare un processo.
Il Ministero della Giustizia ha registrato in questi anni un aumento progressivo delle adesioni ai procedimenti di mediazione (dal 26% nel 2011 al 48,6% nel 2017) con un margine di successo delle mediazioni svolte pari al 42,4% (dati al 1° semestre 2017).
LA PROCEDURA
Tutte le procedure di mediazione gestite da Concormedia sono disciplinate dal Regolamento dell’Organismo in conformità alle previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 50/2017.
Per avviare la mediazione puoi scegliere la modalità che preferisci: on-line oppure cartacea.
Segui le istruzioni per avviarla.
ATTIVAZIONE CARTACEA
Per poter avviare una mediazione è sufficiente inviarci l’istanza di mediazione utilizzando il modulo allegato compilabile a video
ATTIVAZIONE ON-LINE
Compila il modulo on-line inserendo tutti i dati richiesti, attendi la mail di risposta di Concormedia con l’istanza generata dal sistema e stampala; quindi firmala e consegnala o spediscila alla segreteria dell’Organismo unitamente alla ricevuta di pagamento delle spese di avvio.
Procedura attivazione on-line
ACCEDI ALLA PIATTAFORMA
Compila l’istanza on line riempendo tutti i campi richiesti.
Al termine dell’operazione ti sarà inviata una mail con l’istanza di mediazione allegata da stampare e firmare (firma della parte istante o del suo legale)
EFFETTUA IL PAGAMENTO
Puoi effettuare il pagamento a mezzo:
INVIA L’ISTANZA E L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
Puoi inviarci l’istanza di mediazione e l’attestazione di pagamento
ATTENDI CONFERMA DEL DEPOSITO
Entro 24 h la segreteria di Concormedia ti contatterà per concordare la data del primo incontro e provvederà, poi, alla convocazione della parte chiamata e ti comunicherà la data del primo incontro.
Aderisci alla mediazione in maniera semplice e veloce…seguendo tre semplici passi
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELL’ADESIONE
copia del pagamento di 48,40 euro (€ 40+iva);
copia di un documento d’identità della parte e procura speciale se la nota viene sottoscritta dal solo avvocato. La procura speciale è già predisposta in calce al modulo di adesione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’INCONTRO
Sede di Messina – Via dei Verdi, 85
Altre sedi idonee
Le parti possono, tuttavia, di comune accordo, individuare per la loro mediazione un’altra sede ritenuta più idonea (ad es. lo studio di un professionista, la sala di un albergo, etc.), purché vi sia il consenso del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.
Partecipa On Line dal tuo Studio
Le parti ed rispettivi legali, possono partecipare agli incontri di mediazione anche direttamente dal proprio domicilio o dal proprio studio, collegandosi on line tramite il computer. Vedi mediazione on line.
Concormedia gestisce le mediazioni sia in forma tradizionale che on line ed in entrambi i casi il procedimento è informale e viene gestito e diretto dal mediatore nella maniera più opportuna per giungere ad una conciliazione.
Le Fasi della Mediazione
Si possono individuare tre fasi che compongono il modello operativo del nostro Organismo di Mediazione:
FASE 1 – PREPARAZIONE
Ricevuta la domanda di mediazione Concormedia fissa l’incontro di programmazione e convoca immediatamente tutte le parti. La domanda viene esaminata dal Responsabile Tecnico che verifica la regolarità formale e sostanziale della stessa – anche con riferimento all’indennità dovuta – e nomina il mediatore con maggiori competenza nella materia oggetto di mediazione. Il fascicolo viene quindi trasmesso al mediatore che ha il compito di analizzare e studiare tutti gli elementi che compongono la controversia, i suoi protagonisti, verificare la partecipazione attiva di tutte le parti in gioco, incluse quelle con potere decisionale e di controllare le procure, i documenti e gli atti depositati dalle parti.
FASE 2 – SVOLGIMENTO
FASE 3 – CONCLUSIONE
La mediazione si conclude sempre con il rilascio di un verbale che, a seconda dei casi, attesterà il successo o il fallimento della procedura, come descritto nella scheda corrsipondente. Ricordiamo che i mediatori di Concormedia non possono formulare “la proposta di conciliazione” di propria iniziativa, ma solamente su richiesta di tutte le parti. Conclusa la procedura viene redatto il verbale di mediazione e viene consegnata a ciascuna delle parti una scheda di valutazione del servizio. Vedi scheda.
La procedura di mediazione si conclude sempre con il rilascio di un verbale il cui contenuto varia, però, a seconda delle situazioni:
TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
Il termine “mediazione” viene utilizzato nel linguaggio comune per indicare l’attività svolta dal mediatore, che è persona imparziale, per assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il D.lgs. n. 28/2010 disciplina quattro tipi di mediazione:
Mediazione Obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs 28/2010)
Obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs 28/2010)
A seguito delle riforme introdotte dal c.d. “Decreto del Fare” la mediazione è tornata obbligatoria per 4 anni (cioè fino al 2017) in materia di:
La mediazione non è invece più obbligatoria per le controversie in materia di RC Auto e per i procedimenti di “consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione”.
Demandata/Consigliata dal Giudice (art. 5, comma 2, D.Lgs 28/2010)
Durante una causa il giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione, sospendendo temporaneamente la causa per un massimo di 4 mesi. La mediazione può essere utilizzata in qualsiasi grado del giudizio.
Volontaria e facoltativa (art. 2, D.Lgs 28/2010)
E’ scelta dalle parti, ma non è condizione obbligatoria di procedibilità per un’azione in sede giudiziaria. La mediazione può essere sempre tentata anche nelle materie per le quali la stessa non è prevista come condizione di procedibilità (art. 5, comma 1-bis DLgs 28/2010) in tutte le materie vertenti su diritti disponibili per risolvere bonariamente le controversie in sede stragiudiziale.
Per contratto o statuto (art. 5, comma 5, D.Lgs 28/2010)
La mediazione può essere obbligatoria, al di fuori dei casi previsti dalla legge, se contemplata in un contratto, nello statuto o nell’atto costitutivo di un Ente. In tali documenti può infatti essere inserita una clausola che obblighi a tentare la mediazione, prima di avviare la causa innanzi al giudice. Concormedia ha predisposto un modello di “clausola di mediazione” che può essere inserita dalle società o enti, ma anche dai professionisti privati, nei propri contratti.
QUANTO COSTA
Spese di avvio della procedura
Esse sono in misura fissa:
(+ eventuali spese postali di convocazione a carico di parte istante).
Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione alla procedura di mediazione.
Se la parte invitata alla mediazione non aderisce, o nel caso in cui all’esito dell’incontro di programmazione le parti decidano di non proseguire nella mediazione, nessun compenso è dovuto all’Organismo (comma 5-bis dell’art. 17 del DLgs 28/2010)
Qualora le parti decidano di proseguire nella procedura di mediazione, le spese dovute da ciascuna parte sono quelle riportate nelle “tariffe” di cui al link sottostante, e sono determinate in base al valore della controversia.
Per calcolare il costo della tua mediazione puoi consultare le tariffe e/o sviluppare il preventivo OnLine
TARIFFE https://www.concormedia.it/tariffe/
PREVENTIVO ONLINE https://www.concormedia.it/calcola-il-costo-della-mediazione/
Agevolazioni economiche per le parti
In caso di successo della mediazione lo Stato riconosce un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà (art. 20 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28).
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
bonifico bancario sulle seguenti coordinate Concormedia s.r.l. – IBAN: IT 90 S 03032032070 10000002107 IMPORTANTE: NELLA CAUSALE VA INDICATO IL NOME DELLA PARTE (ISTANTE O INVITATA) PAGANTE E/O IL NUMERO DI PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE (QUALORA SE NE SIA A CONOSCENZA) O ALMENO LA SEDE PRESSO LA QUALE SI SVOLGE L’INCONTRO
COS’E’ LA MEDIAZIONE FAMILIARE?
La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o divorzio. Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori. La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia ed alla giurisprudenza finalizzate all’utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di mediazioni e di negoziazione del conflitto.Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di mediazione familiare è l’assenza di conflitto giudiziale in corso. La mediazione familiare è infatti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario. Si ricorre a quest’ultimo (separazione e/o divorzio consensuale) solo per le omologhe di Legge degli accordi raggiunti. Tale tipologia di mediazione – che affianca gli aspetti emotivi a quelli più strettamente legali – è spesso definita anche mediazione globale.La mediazione familiare è un percorso di aiuto che ha l’obiettivo di offrire alla coppia, prima, durante e dopo la separazione e/o il divorzio, gli strumenti per favorire il superamento della crisi e del conflitto, in un contesto strutturato e protetto al di fuori dell’ambiente giudiziario.Nel corso degli incontri verranno utilizzati gli strumenti dell’analisi trigenerazionale e dei significati familiari, del disegno congiunto e della valutazione della genitorialità.In particolare la mediazione familiare “sistemico-relazionale” offre uno spazio per accogliere la separazione affinché essa possa divenire un succedersi di passaggi che non si sbloccano più.
Lo Studio Legale Bosurgi offre alle parti la possibilità di risolvere le proprie controversie di ogni natura (civile, commerciale, tributaria, del lavoro, di famiglia, etc.) anche attraverso la Mediazione Libera, alternativa e svincolata dagli schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.L’accordo scritto e firmato raggiunto all’esito della Mediazione ha forza di legge ed è vincolante per le parti.
Lo Studio Legale Bosurgi svolge l’attività di negoziazione assistita sia nelle materie in cui è prevista come obbligatoria che nelle materie in cui è facoltativa. La negoziazione assistita è un istituto dell’ordinamento italiano che consiste nella risoluzione di una lite su diritti disponibili tramite la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione, un impegno affinché la controversia si risolva in modo amichevole. L’istituto, definito come “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano a decorrere dal 9 febbraio 2015 per effetto del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (“Decreto Giustizia”), convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162 per rispondere alla necessità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile, traslando dal piano giudiziario a quello della cooperazione tra le parti la risoluzione di controversie non riguardanti diritti indisponibili (art. 2, comma 2, lett. b).La negoziazione è assistita da avvocati iscritti all’Albo anche ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, che hanno il dovere di informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione nelle materie in cui è obbligatoria.
Oggetto della convenzione di negoziazione assistita
Ai sensi dell’art. 3 del succitato decreto, l’invito all’altra parte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00, fuori però dai casi ex art. 5, comma 1bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2020 n. 28.E’ invece facoltativo l’invito alla negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6), fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Il procedimento prende avvio con l’inoltro all’altra parte di un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita che deve contenere:
In caso di accordo sui termini della convenzione questa verrà sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori e costituirà titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.